Nel caso di cancellazione dal Registro delle imprese di una società in ragione del trasferimento della sede legale in altro paese UE, la competenza per l’apertura della procedura d’insolvenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro di interessi principale del debitore così come disposto dall’art. 3, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 848 del 2015 e dell’art. 9 L.F.
Inoltre, in ragione della continuità giuridica dell’impresa così come desumibile dagli artt. 2437 comma 1 lett. c) e 2473, comma 1 c.c., non trova applicazione l’art. 10 L.F., che prevede come gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese.