Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di Rassegna di Giurisprudenza Fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Deve ritenersi esclusa l’applicazione dell’art. 101 l.f. ai crediti sopravvenuti, in quanto nuovi crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l’arco della procedura fallimentare (anche in fase assai avanzata della stessa), sicché il termine decadenziale fissato da detta norma ben potrebbe essere già scaduto alla data del sorgere del credito sopravvenuto.
Pertanto, la disciplina applicabile per l’insinuazione di tali crediti non può che essere ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell’ordinamento e facendo perno, in particolare, sui richiamati principi costituzionali dell’art. 3 Cost. e dell’art. 24 Cost.
Per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, si deve fermare pertanto un termine annuale per la presentazione delle relative domande. Questo termine verrà a decorrere – in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo – dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni.