Integra il tentativo di truffa aggravata la condotta di colui che si presenta all’Ufficio Postale esibendo dei titoli (buoni fruttiferi) contraffatti con la richiesta di incassarli, prospettandone l’appartenenza ad un parente, in quanto ciò, di per sé, appalesa la volontà di porre in essere un comportamento truffaldino.
La Corte di Cassazione precisa, poi, che il servizio di Poste Italiane S.p.A., consistente nella negoziazione dei buoni fruttiferi in favore dei privati, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario.
I buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito “ma meri titoli di legittimazione”, possono essere considerati quali scritture private e quindi non sono trasmissibili per girata con conseguente inapplicabilità dell’art. 491 c.p. (reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito).