Con ordinanza del 12 febbraio 2014, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito all’incidenza del conflitto di interessi sulla delibera dell’assemblea degli obbligazionisti volta ad approvare la proposta di concordato preventivo.
In particolare, il Tribunale, richiamando un principio generale in tema di decisioni assembleari, ha affermato che il conflitto di interessi non è ex se condizione in grado di inficiare la votazione.
Pertanto, per rendere invalido l’atto devono concorrere ulteriori due requisiti e cioè che:
– il voto del soggetto in conflitto di interessi sia determinante per raggiungere la maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera;
– la delibera sia causa di un danno, anche meramente potenziale, per la società.
Inoltre, costituisce onere della parte interessata dare idonea dimostrazione di appartenere al “fronte” che ha subito pregiudizio dal voto espresso dalla maggioranza.
In base a tali considerazioni il Tribunale, non ravvisando un danno per il creditore obbligazionista ricorrente, ha rigettato l’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensiva della delibera impugnata.