La trasgressione, da parte del pubblico dipendente, del divieto di svolgere un’attività retribuita alla dipendenza dei privati può comportare sanzioni disciplinari, ma non implica l’invalidità del contratto di lavoro privato stipulato in violazione del divieto e non esclude quindi che tale contratto produca i suoi normali effetti.
Ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Milano richiama il principio già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 2171/2000) in base al quale la sussistenza di una causa di incompatibilità del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, anche in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’ente pubblico ex d. lgs. n. 165/2001, non inficia il rapporto di diritto privato instaurato tra un membro degli organi sociali e la società.
A conferma di tale conclusione il Tribunale fa riferimento anche al regime sanzionatorio previsto dal richiamato d. lgs. n. 165/2001, in base al quale, inter alia, si prevede che il compenso per le prestazioni rese in assenza di autorizzazione sia distratto in favore dell’ente di appartenenza, assumendosi pertanto la piena efficacia del rapporto di diritto privato sottostante.