Con Comunicato del 24 novembre 2021, depositato il 1° dicembre 2021, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità della fattispecie di inconferibilità conseguenti a condanna penale alle ipotesi di reato associativo finalizzato al compimento dei reati di cui all’art. 3 d.lgs. n. 39/2013.
L’Autorità, con la delibera n. 720 del 27 ottobre 2021, ha ritenuto applicabile la fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 3 anche in caso di condanna per un reato associativo sempre che questo sia finalizzato al compimento dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
È stato ritenuto possibile contemplare nell’alveo della norma anche ipotesi criminose plurisoggettive, a concorso necessario quali l’associazione per delinquere di cui all’art 416 c.p., chiarendo che una soluzione affermativa non comporta un’interpretazione estensiva o analogica dell’articolo 3, piuttosto una sua attuazione piena e coerente.
Di conseguenza, l’ANAC ha previsto che la delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001” deve ritenersi integrata dalla delibera n.720 del 27 ottobre 2021.