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Giurisprudenza

Inconfigurabilità tecnico-giuridica dell’anatocismo nei conti anticipi

21 Agosto 2017

Stefano Daprà, Dottore di ricerca in diritto privato, Università di Trento

Tribunale di Catania, 17 febbraio 2017, n. 790 – Dott. Marino

Di cosa si parla in questo articolo

Conto corrente ordinario e conto anticipi (s.b.f. per effetti, ri.ba., ecc.) danno luogo ad un rapporto unitario, in considerazione (i) dell’operatività tecnica sul conto anticipi che prevede l’addebito dell’importo derivante dai documenti giustificativi del credito (: fattura, ricevuta bancaria, ecc.) presentati dal cliente, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. E viceversa nel caso di rimborso delle somme anticipate al cliente alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti in precedenza presentati per l’anticipazione (in caso di inadempimento, invece, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito dell’intera posta debitoria sul c/c ordinario); (ii) della girocontazione contabile delle competenze (: interessi passivi, commissioni, spese), alla fine di ogni periodo di tempo convenuto, maturate sul conto anticipi sul conto corrente ordinario. Di conseguenza il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a debito di cui alle anticipazioni eseguite, mentre è sul conto ordinario che tutte le competenze vengono addebitate.

Pur dando luogo ad un rapporto unitario, l’anticipo salvo buon fine si qualifica come un’operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, sebbene regolata e gestita tramite il conto corrente sia per quanto concerne l’accredito dell’anticipo e l’addebito (storno) dell’eventuale insoluto, sia per quanto concerne le competenze, che vengono pagate tramite addebito in conto corrente (per solito, affidato). La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell’applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi.

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