Con la sentenza in commento si statuisce il principio per cui, ad integrazione della fattispecie di reato di “occultamento o distruzione di documenti contabili” di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000, non risulta ascrivibile all’imputato, in difetto di elementi di segno contrario, la condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili della società qualora, a fronte dell’accertamento della mancanza di scritture contabili, tale accertamento sia successivo all’avvenuta cessione della totalità delle quote sociali da parte dell’imputato medesimo, con contestuale cessazione dalla carica di amministratore. In tal senso, precisa la Corte come “l’affermazione della irrilevanza della cessione delle quote sociali e della cessazione della carica di amministratore […] risulta contraria alla massima di esperienza secondo cui, in difetto di elementi di segno contrario, con la cessione della totalità delle quote sociali avviene anche la consegna delle scritture contabili della società di cui sono state cedute le quote, trattandosi di adempimento strettamente correlato alla cessione e indispensabile per renderla effettiva”. In tal senso, viene riconosciuto nel caso di specie come, inoltre, non possa gravare sull’imputato l’onere probatorio, a seguito della cessione della propria partecipazione sociale, circa l’avvenuta consegna delle scritture contabili al cessionario stesso.
Similarmente, il mancato rinvenimento nelle scritture contabili di prova dell’effettiva esistenza di prestazioni contrattuali a fronte delle quali, da parte di una società, sono state emesse fatture non rileva quale elemento di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie di reato di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” di cui all’art. 8 d.lgs. 74/200, qualora, in assenza di altri elementi circa ulteriori accordi fraudolenti, l’annotazione di tali fatture emerga chiaramente dalla contabilità della società acquirente e le stesse siano state regolarmente pagate dalla medesima.