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Giurisprudenza

Incontestabilità dell’estratto conto decorso un determinato lasso di tempo e funzione probatoria nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore

20 Settembre 2016

Davide Camasi, dottorando presso Leiden Law School

Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2016, n. 817

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha analizzato le caratteristiche principali della nozione di estratto conto. In particolare, il giudice di legittimità ha posto in luce, inter alia, l’incontestabilità di quest’ultimo a seguito del decorrere di un congruo lasso di tempo, con conseguente idoneità dello stesso a fungere da prova in un successivo giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha evidenziato l’inammissibilità ovvero l’infondatezza degli otto motivi di ricorso portarti innanzi dal fideiussore avverso una pronuncia della Corte d’appello di Perugia che aveva ritenuto pienamente provato il credito della banca con riguardo alle poste che costituivano il saldo negativo del conto corrente garantito. Nel dettaglio, a latere di questioni nuove ovvero in fatto, non ammissibili dinanzi al giudice di legittimità, la Cassazione ha posto in rilievo, inter alia, come il “saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l’eventuale omissione del conto precedente, cui l’ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale” debba considerarsi provato e, di conseguenza, non suscettibile di successive contestazioni da parte del fideiussore (avanzate nel caso in analisi).

In aggiunta, la Suprema Corte ha accolto il principio, già sposato dalla corte di merito, secondo cui l’estratto conto, volto a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, non sia più contestabile “decorso un determinato tempo” e, quindi, possa essere utilizzato quale prova nei successivi contenziosi con il fideiussore, come indicato da corposa giurisprudenza (cfr. Cass. 11749/2006; Cass. 11200/2003; Cass. 10808/1998). Non ha trovato quindi sostegno la posizione del fideiussore, invece favorevole al mantenimento in capo al garante personale della facoltà di esperire “tutte le eccezioni che il debitore può esercitare, sebbene da quest’ultimo non più esercitabili”.

Di conseguenza, non accogliendo alcuno dei motivi proposti la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il fideiussore, soggetto ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, delle spese forfetarie e degli accessori come per legge.

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