Con l’ordinanza n. 7583 depositata il 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione, in tema di indagini finanziarie, si è pronunciata sul tema della riferibilità consistenti in movimentazioni bancarie intestate a soggetti terzi, ad una società sottoposta ad accertamento, in particolare familiari e conviventi del legale rappresentante.
Il caso riguardava una S.r.l. alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva imputato maggiori entrate non dichiarate per l’anno 2009 ai fini IRES, IRAP e IVA, desunti da movimenti bancari risultati ingiustificati su conti intestati non solo al legale rappresentante, ma anche alla sua convivente e all’unica socia.
Le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto legittima l’estensione delle indagini bancarie a tali soggetti, considerandoli conti “di fatto” riferibili alla società.
La Cassazione, tuttavia, ha operato una distinzione netta tra i due casi.
Per la socia, l’estensione delle indagini finanziarie è stata ritenuta conforme ai principi di diritto, richiamando l’orientamento costante secondo cui, in presenza di una ristretta base sociale, vi è una presunzione rafforzata di riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci (Cass. 35856/2023).
Diverso l’esito per la convivente del legale rappresentante.
I giudici hanno ribadito che l’Ufficio non può estendere automaticamente le indagini finanziarie sul convivente, ma deve dimostrare l’esistenza, nell’anno d’imposta, di “uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (Cass. 13505/2020; 20816/2024), unito ad altri elementi sintomatici, quali l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo d’imposta accertato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. 546/2020).
In mancanza di tali presupposti, per i prossimi congiunti la presunzione non può operare.
La controversia è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado la quale dovrà – uniformandosi ai principi di diritto espressi – riesaminare la fondatezza dell’accertamento limitatamente alla parte relativa alla convivente.