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Giurisprudenza

Sui limiti alle indagini finanziarie sul conto del convivente

18 Aprile 2025

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Cassazione Civile, Sez. V, 21 marzo 2025, n. 7583 –  Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Putaturo Donati Viscido di Nocera 

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Con l’ordinanza n. 7583 depositata il 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione, in tema di indagini finanziarie, si è pronunciata sul tema della riferibilità consistenti in movimentazioni bancarie intestate a soggetti terzi, ad una società sottoposta ad accertamento, in particolare familiari e conviventi del legale rappresentante. 

Il caso riguardava una S.r.l. alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva imputato maggiori entrate non dichiarate per l’anno 2009 ai fini IRES, IRAP e IVA, desunti da movimenti bancari risultati ingiustificati su conti intestati non solo al legale rappresentante, ma anche alla sua convivente e all’unica socia.

Le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto legittima l’estensione delle indagini bancarie a tali soggetti, considerandoli conti “di fatto” riferibili alla società.

La Cassazione, tuttavia, ha operato una distinzione netta tra i due casi.

Per la socia, l’estensione delle indagini finanziarie è stata ritenuta conforme ai principi di diritto, richiamando l’orientamento costante secondo cui, in presenza di una ristretta base sociale, vi è una presunzione rafforzata di riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci (Cass. 35856/2023).

Diverso l’esito per la convivente del legale rappresentante.

I giudici hanno ribadito che l’Ufficio non può estendere automaticamente le indagini finanziarie sul convivente, ma deve dimostrare l’esistenza, nell’anno d’imposta, di “uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (Cass. 13505/2020; 20816/2024), unito ad altri elementi sintomatici, quali l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo d’imposta accertato, l’infedeltà delle dichiarazioni e l’esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone (Cass. 546/2020).

In mancanza di tali presupposti, per i prossimi congiunti la presunzione non può operare.

La controversia è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado la quale dovrà – uniformandosi ai principi di diritto espressi – riesaminare la fondatezza dell’accertamento limitatamente alla parte relativa alla convivente. 

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