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Indeducibili le rettifiche da FTA di IFRS 2 su piani di stock option

3 Maggio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta a interpello del 29 gennaio 2024, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che – in ossequio al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (“TUIR”) – i costi derivanti dall’attuazione di piani di stock option, contabilizzati in conformità ai principi contabili internazionali (“IFRS Accounting Standards”) assumono diretta rilevanza fiscale e sono quindi deducibili, in deroga alle regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste dal TUIR.

Infatti – a differenza di quanto previsto dai principi contabili nazionali (OIC) per i quali tali operazioni generano solo movimenti nel patrimonio netto – secondo il principio IFRS 2 il pagamento basato su azioni ad amministratori, collaboratori e dipendenti della società comporta la contabilizzazione di un costo nel conto economico, a fronte di un corrispondente incremento del patrimonio netto (“Riserva per piani di stock option”). 

Inoltre – in risposta ad un diverso quesito – l’Agenzia ha chiarito che non sono invece deducibili le rettifiche rilevate in sede di prima adozione del principio IFRS 2 (“first time adoption” o “FTA”) ai piani di stock option

In particolare, secondo il principio IFRS 1 in sede di FTA dei principi contabili internazionali, la società deve simulare – a soli fini comparativi – gli effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili come se fossero sempre stati adottati, con conseguente rilevazione delle rettifiche in apposita riserva di patrimonio netto.

Pertanto, la società istante chiedeva se l’effetto cumulato, destinato a riserva, consistente nei costi relativi a piani di stock option che avrebbero dovuto essere contabilizzati qualora la società avesse da sempre applicato i principi contabili internazionali, potesse assumere rilievo a fini fiscali.

A tal fine, argomenta l’Agenzia, occorrerebbe che i piani di stock option da cui scaturiscono tali rettifiche rappresentino “operazioni pregressecui applicare il regime previsto dall’art. 15, comma 8 del D.L. 185/2008, secondo cui, in sede di FTA dei principi contabili internazionali, alle “operazioni pregresse” continua ad applicarsi il regime fiscale precedente all’adozione dei nuovi principi.

In sostanza, tale regime evita che l’applicazione dei nuovi principi contabili ad “operazioni pregresse”  generi salti o duplicazioni d’imposta.

Tuttavia, secondo l’Agenzia i piani di stock option in essere non rappresentano “operazioni pregresseai fini fiscali, in quanto non rispettano il requisito dell’aver prodotto “… effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi” (previsto dalla Circolare n. 33/E del 10 luglio 2009). 

Ciò in quanto “… sulla base della nuova rappresentazione contabile (IAS/IFRS compliant) e della rilevanza fiscale di questa … emerge un costo di esercizio – non rilevato nella precedente impostazione contabile (OIC), e, di conseguenza, fiscalmente non rilevante – che viene ora riconosciuto ai fini IRES”. 

Ne deriva l’indeducibilità, ai fini IRES, delle rettifiche da FTA dell’IFRS 2 relativamente ai nuovi criteri di contabilizzazione dei piani di stock option.  

Tali principi sono stati ribaditi ai fini dell’IRAP, pertanto:

– “I costi imputati a conto economico nell’esercizio … relativi ai piani di stock option di cui è questione … assumano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato”;

– “Per quanto riguarda i costi per i suddetti piani di stock option rilevati in sede di FTA … si ritiene che questi non siano rilevanti e, dunque, non siano ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le medesime ragioni della loro non deducibilità ai fini IRES ….

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