IVASS, con provvedimento del 21 gennaio 2025, n. 158, ha modificato il proprio precedente provvedimento n. 47 del 01 giugno 2016, recante gli indicatori e i livelli di anomalia dei sinistri di cui al D.M. 11 maggio 2015, n. 108, nonché indicazioni tecniche per le imprese di assicurazione.
Si ricorda che l’art. 9 del Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, prevede l’obbligo di consultazione degli archivi nella fase di gestione di ciascun sinistro e al contempo stabilisce che tale obbligo si considera assolto alla ricezione del flusso di dati di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 maggio 2015, n. 108.
IVASS, con provvedimento n. 47/2016, ha quindi previsto gli indicatori di anomalia analitici e di sintesi, nonché i livelli di anomalia, oltre i quali gli indicatori sono comunicati alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro e che tra l’altro definisce le modalità con cui sono eseguiti i relativi scambi di informazioni.
L’Autorità ha rilevato l’esigenza di modificare lo strumento di comunicazione dei dati tra le imprese interessate e l’Istituto, con le modifiche dettagliate nel provvedimento allegato.