Con Comunicazione del 07 aprile 2015 la Banca d’Italia ha fornito indicazioni relativamente agli obblighi di partecipazione degli OICR alla Centrale dei rischi.
Sul punto si ricorda come il decreto legislativo n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014) dispone la partecipazione alla Centrale dei rischi degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti, anche quelli “erogati a valere sul proprio patrimonio”.
Nel nuovo contesto normativo, la Banca d’Italia, quale gestore del servizio centralizzato dei rischi, fornisce indicazioni utili a consentire agli OICR la partecipazione alla Centrale dei rischi.