Con Circolare del 13 dicembre 2018, n. 34, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni operative in materia di assunzione di impegni di spesa a seguito dell’introduzione, a partire dal I° gennaio 2019, del nuovo concetto di impegno ad esigibilità di cui all’articolo 34 della legge 196 del 2009, così come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2016 e dal decreto legislativo n. 29 del 2018.
In particolare, le predette disposizioni si riferiscono alla predisposizione e gestione del piano finanziario dei pagamenti – c.d. Cronoprogramma – (art. 23, comma 1 ter, della legge n. 196 del 2009) che ha previsto l’obbligatorietà della registrazione sul sistema informativo di contabilità delle Amministrazioni dei contratti e/o degli ordini che costituiscono il presupposto giuridico all’assunzione dell’impegno.
Il decreto n. 93 del 2016, tra le modifiche apportate alla legge di contabilità, ha introdotto il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l’assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili (quando vengono a scadenza).
Ulteriori indicazioni sono state fornite in merito alle disposizioni transitorie, in quanto nuovi impegni pluriennali ad esigibilità verranno gestiti a partire dalla competenza iscritta in bilancio nell’esercizio 2019.
Prima dell’apertura del 2019 gli impegni registrati negli esercizi precedenti che prevedono l’allegato con esercizi 2019 e successivi, saranno convertiti secondo la nuova struttura degli IPE e verranno numerate tutte le clausole riguardanti gli allegati futuri.
Successivamente alla fase di conversione, all’apertura della legge di bilancio 2019, le clausole 2019 e successive verranno imputate alla relativa competenza e verranno effettuati i controlli di disponibilità previsti per gli impegni pluriennali ad esigibilità. In caso di mancanza di disponibilità sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio 2019, le clausole verranno comunque imputate sulla competenza ma non saranno attive e quindi non potranno essere utilizzate per i pagamenti.