Con Circolare del 30 gennaio 2018 n. 1 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” in base alla procedura di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, nonché sul monitoraggio che verrà effettuato.
Il suddetto articolo 23 consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.
La procedura, cosiddetta di “stabilizzazione”, rende disponibili già a inizio anno gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati).