Con Circolare del 17 gennaio 2020 n. 1 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, nonché sul monitoraggio che verrà effettuato.
Sul punto si ricorda come l’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio.
Tale disposizione rende disponibili – già a inizio anno – gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo.
La procedura di “stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo è stata introdotta a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2016-2018.