Con Lettera al mercato del 28 marzo 2018 l’IVASS ha comunicato le modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Le indicazioni riguardano:
- le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le succursali insediate di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabilite senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- gli intermediari assicurativi (persone fisiche e soggetti diversi da queste) di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d) e 116 del Codice delle Assicurazioni (indipendentemente dal regime – di stabilimento o di libera prestazione di servizi – con cui concretamente svolgono l’attività sul territorio della Repubblica Italiana).
Le indicazioni riguardano – in vista dell’imminente scadenza del periodo transitorio previsto dalla legge nel 31 marzo 2018 – il periodo successivo a tale data fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dell’IVASS; esse si applicano dal 29 marzo 2018.