Con Circolare del 26 gennaio 2017 n. 6 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle ulteriori entrate e spese “stabilizzate” in base alla procedura di “stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2017.
In particolare si ricorda come l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione – e corrispondentemente in quello di entrata – gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. Tali importi non venivano inclusi nel nelle previsioni iniziali di bilancio poiché oggetto di una riassegnazione alla spesa in corso d’anno, mediante l’adozione di appositi decreti di variazione di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito della effettiva acquisizione in entrata dei relativi versamenti. La disposizione rende disponibili – già a inizio anno – gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo.