Ribadendo l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, la sentenza n. 15609/2014), il Tribunale di Milano rileva come «la segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, la quale, se non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, deve determinarsi dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica».
Nel caso di specie, la segnalazione in Centrale è stata considerata anomala e dunque illegittima per la presenza di una serie di concorrenti indici (ovvero di indizi). Anzitutto, si è opportunamente considerato che la segnalazione è intervenuta dopo oltre un anno e mezzo dall’avvenuta costituzione in mora del debitore, «senza che nel frattempo la … posizione (di questi) abbia registrato mutamenti qualitativi e rilevanti». Soprattutto, è parso rilevante che, dopo tutto questo tempo, la segnalazione sia avvenuta a ridosso di una «procedura di mediazione promossa dal cliente», come finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti. Insomma, la segnalazione è apparsa, nel caso di specie, come addirittura ritorsiva. A ciò si aggiunga ancora che il Tribunale ha anche tenuto conto della circostanza che il cliente – dopo la costituzione in mora operata da parte dell’istituto di credito che ha effettuato la segnalazione, ma prima della segnalazione medesima – ha ottenuto un ingente finanziamento da parte di un altro istituto di credito. Quest’ultima circostanza , infatti, evidenzia una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente-debitore che non consente un giudizio di insolvenza dello stesso, né fa emergere la sussistenza di una condizione equiparabile all’insolvenza stessa (: di sostanziale insolvenza).
Il Tribunale si è quindi soffermato sul «rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio» che, di per sé, l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi comporta: «sia per quanto riguarda l’eventuale revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni». Tipica conseguenza della segnalazione è, infatti, la negazione dell’affidabilità bancaria del soggetto. Per l’effetto, una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario. Dal punto di vista dell’imprenditore commerciale, ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.