La Suprema Corte ha avuto modo di analizzare la portata e i limiti applicativi della norma di cui all’articolo 2399 del Codice Civile, in materia di cause di ineleggibilità e decadenza dei membri dell’organo di controllo di società per azioni.
Analizzando la disciplina vigente prima della riforma del diritto societario del 2003 (esprimendo, in ogni caso, un principio valido anche ai fini dell’interpretazione della normativa attualmente in essere), la Corte ha esaminato un caso caratterizzato dalla presenza di un sindaco legato alla società da un rapporto di lavoro dipendente. In particolare, tale rapporto di lavoro aveva a oggetto la “supervisione” delle attività sociali di redazione dei documenti contabili.
Assumendo che la ratio della norma in esame sia quella di garantire “l’indipendenza di colui che è incaricato (anche nell’interesse dei terzi) delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo”, la Corte ha ritenuto che la presenza di un rapporto di lavoro avente il sopra ricordato oggetto – anche se non finalizzato alla redazione dei documenti contabili – sia idonea a causare la decadenza del sindaco dalla propria carica (cfr. ancheCass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2013, n. 7902).
Ciò, in particolare, in ragione del fatto che l’indipendenza del sindaco deve essere valutata non tanto con riguardo alla diretta redazione dei documenti contabili che egli dovrà poi controllare, quanto piuttosto nella mancata indipendenza dalla società “controllata” in ragione dell’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito. A tale riguardo, infatti, la pronuncia in oggetto ha ribadito che “la incompatibilità è posta dalla legge a tutela (non già della integrità del patrimonio sociale, bensì) della indipendenza e autonomia di giudizio del sindaco”, evidenziando l’irrilevanza della tipologia di attività svolta (redazione in prima persona dei documenti contabili, oppure semplice “supervisione” sulla stessa), assumendo un ruolo fondamentale la presenza di un legame di rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, di per sé idoneo a frustrare l’intenzione della norma di cui all’articolo 2399 del Codice Civile.