Ai fini dell’individuazione dei crediti prededucibili ai sensi dell’art. 111, secondo comma, l. fall., il riferimento all’elemento cronologico (“in occasione”), deve essere integrato con l’implicito elemento soggettivo della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura. Il riferimento al solo criterio cronologico sarebbe infatti palesemente irragionevole, poiché porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. La funzionalità alle esigenze della procedura non può però costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poiché tale funzionalità è autonomamente considerata come causa della prededucibilità dei crediti. Può dunque affermarsi che, in virtù del primo criterio, l’attività degli organi della procedura dia luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtù del secondo criterio, l’attività del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo, dia luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze.
L’autorizzazione concessa dal giudice delegato alla stipula di un contratto preliminare nel corso della procedura di concordato preventivo di una società poi fallita consente di affermare che esso sia stato concluso “in occasione” della procedura. Lo scioglimento del predetto contratto con effetto retroattivo ad opera del curatore ex art. 72 l. fall. ovvero l’eventuale nullità del medesimo non ostano alla prededucibilità del credito restitutorio che ne deriva: ciò che rileva, infatti, è che l’operazione da cui scaturisce il credito sia stata posta in essere nel corso della procedura concordataria e per attività dei suoi organi.