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Giurisprudenza

Inefficacia delle ipoteche iscritte prima del deposito della domanda di concordato

26 Ottobre 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 – Pres. Cristiano, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’applicabilità dell’art. 168, comma 3, l. fall. nell’ambito del fallimento conseguente ad una procedura di concordato non omologata.

Nello specifico, il giudizio ha avuto ad oggetto il ricorso proposto da un creditore ipotecario avverso il decreto con cui il Tribunale di Firenze, rigettando l’opposizione ex artt. 98-99 l. fall., ha negato la natura ipotecaria del credito insinuato al passivo sul rilievo per cui l’ipoteca, iscritta nei novanta giorni antecedenti alla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese, dovesse considerarsi inefficace ai sensi dell’art. 168, comma 3, l. fall. anche ai fini della formazione dello stato passivo nel fallimento successivamente dichiarato.

Nell’esaminare la possibile estensione al fallimento “conseguente” della regola dell’inefficacia ex lege dettata in tema di concordato, la Suprema Corte ha preso le mosse dai principi recentemente espressi da Cass. 6381/2019 che, in una fattispecie sovrapponibile a quella in questione, aveva ritenuto l’art. 168, comma 3, l. fall. applicabile, “in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento”.

Sul punto, la Cassazione ha ritenuto di discostarsi dal precedente di legittimità, precisando innanzitutto la necessità di circoscrivere il rilievo accordato al principio di unitarietà delle procedure succedutesi senza soluzione di continuità, il quale “non assurge ad autonomo criterio normativo destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, ma è un enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi distinte fonti normative”.  È infatti manifesta nell’ordinamento positivo, chiarisce la Corte, “l’intenzione del legislatore di regolare autonomamente, in vista di peculiari finalità, i singoli effetti giuridici prodotti dalla presentazione della domanda di concordato sul fallimento consecutivo, sì che, al di fuori di tali effetti tipici, nessun effetto ulteriore risulta predicabile in via interpretativa”.

In questa luce, ritiene la Suprema Corte che “la consecuzione non è dato di per sé sufficiente a poter ritenere operante una norma dettata per il concordato anche nel successivo fallimento, occorrendo, invece, un’espressa previsione in tal senso o, quantomeno, che la disciplina di tale ultima procedura contenga identica o analoga norma”.

Nello specifico caso dell’art. 168, comma 3, l. fall., tale disposizione non trova corrispondenza, ad avviso della Corte, nelle norme che regolano gli effetti della dichiarazione di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, le quali non contemplano alcuna ipotesi di inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte anteriormente all’apertura della procedura, bensì il diverso strumento dell’azione revocatoria.

In tema di inefficacia, precisa la Corte, la norma di collegamento tra le due procedure “consecutive” è infatti rappresentata dall’art. 69 bis, comma 2, l. fall., secondo cui quando alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 ss. l. fall. retroagiscono alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Ciò vale – si chiarisce – anche per le ipoteche giudiziali, le quali, per il combinato disposto degli artt. 67, comma 1, n. 4 e 69 bis l. fall., saranno «revocate, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, se…costituite entro sei mesi anteriori» alla «data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese».

In ragione di tali argomenti, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “l’art. 168, comma 3, l. fall., il quale sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell’imprenditore, trovando l’inefficacia degli atti nell’ambito della procedura fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e segg. l.. fall.”.

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