Al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo.
Con l’ordinanza in oggetto, la Suprema Corte ha confermato una decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva rilevato l’inefficacia nei confronti del garante autonome dell’atto interruttivo della prescrizione notificato al debitore.
In particolare, la Corte d’Appello meneghina era pervenuta a tale conclusione escludendo la natura solidale dell’obbligazione a carico del garante nel contratto autonomo di garanzia, sul presupposto della differente natura delle obbligazioni gravanti sul debitore principale e sul garante. Ciò benché le rispettive obbligazioni, nel caso di specie, avessero ad oggetto la medesima somma di denaro.
Avverso tale decisione aveva quindi spiegato ricorso per Cassazione la banca ricorrente, asserendo che la solidarietà tra obbligazioni sarebbe ravvisabile ogni qualvolta le due obbligazioni abbiano il medesimo contenuto, e ciò quand’anche una d’esse discenda da un contratto autonomo di garanzia.
Gli Ermellini hanno quindi trovato necessario dare atto, innanzitutto, dell’elemento qualificante la solidarietà tra obbligazioni; elemento che non potrebbe giammai essere individuato nell’unicità del fatto costitutivo, ma differentemente nell’identità della prestazione dovuta dai debitori, “essendo essenziale che tutti i debitori siano obbligati non già a più prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione”.
Tuttavia, un simile requisito non può essere riscontrato nel contratto autonomo di garanzia, atteso che l’obbligo del garante non è affatto quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale.
Infatti, l’elemento essenziale del rapporto di garanzia consiste nell’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, si che l’elemento caratterizzante della fattispecie viene individuato nell’impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista (come a suo tempo chiaramente rilevato dalla sentenza a Sezioni Unite del 18 febbraio 2010, n. 3947).
Se le obbligazioni del debitore e del garante autonomo sono inevitabilmente altre tra sé, ne discende che siano inapplicabile alla fattispecie della garanzia autonoma sia il regime delle eccezioni personali ex art. 1297 cod. civ., sia la disciplina stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale.