Nel lodo arbitrale del 28 novembre 2013 che si pubblica in allegato, il Collegio, composto dal prof. avv. Mario Stella Richter (presidente), dal prof. avv. Carlo Ibba e dall’avv. Massimo Serra, ha pronunciato l’inefficacia sopravvenuta di un contratto di swap per sopraggiunta carenza di causa concreta riconducibile all’estinzione del mutuo sottostante, rispetto al quale lo swap aveva finalità di copertura e neutralizzazione del rischio di tasso.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che l’estinzione del contratto di mutuo abbia portato il venir meno della causa dell’accordo di interest rate swaps (e del contratto specifico concluso in esecuzione dell’accordo), posto che, tra l’altro, da allora l’originario rapporto di mutuo non fu mai più sostituito con alcun altro mutuo o comunque con altro contratto (oneroso) di finanziamento.
Secondo il Collegio, tra il contratto quadro accordo e il contratto esecutivo, da un lato, e il mutuo stipulato tra il cliente e la banca, dall’altro, doveva individuarsi un rapporto di connessione giuridica, qualificabile come un collegamento funzionale con dipendenza unilaterale.
L’esistenza di tale connessione, di tale collegamento funzionale, si rinviene nell’intento empirico del negozio, e cioè nello scopo comune attribuito dalle parti al contratto.
Nel caso in cui tra due negozi intercorre un collegamento funzionale con dipendenza unilaterale, il contratto accessorio presuppone di necessità quello principale, non si regge senza di esso e risulta privo di funzione, e quindi di causa, se non in quanto tale funzione si indirizzi al contratto principale cui è collegato.