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Giurisprudenza

Inerenza dei costi di pubblicità ai fini IVA

1 Marzo 2017

Raniero Spaziani

Cassazione Civile, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 5195

Di cosa si parla in questo articolo

Ove vada verificata l’inerenza dei costi di pubblicità sostenuti a favore di un soggetto terzo, va accertata la natura del rapporto tra la società che ha sostenuto la spesa e il terzo. Tale attività si pone come obiettivo quello di valutare i vantaggi, nonché l’utilità, ritraibili dalla pubblicità svolta a favore del terzo, al quale il messaggio pubblicitario va ricondotto; ciò che non assume rilevanza, invece, è l’ incongruità tra spesa sostenuta e ricavi realizzati nell’anno di imposta, a nulla rilevando il fatto che vi sia un immediato riscontro, ma piuttosto che tale costo sia proiettato ad utilità future. Il sistema delle detrazioni è volto a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovuta o versata nell’ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA.

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