E’ inesistente la notifica di un atto quando non è dato comprendere il collegamento tra l’atto notificato e la relata di notifica.
Questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 22.07.2015, n. 15423, la quale ha ritenuto che “al fine della validità della notificazione di uno specifico atto non è sufficiente accertare genericamente che un atto qualsiasi è stato notificato (circostanza di per sé assolutamente non significativa, neanche sotto l’aspetto presuntivo), essendo invece necessario accertare che la relata sia riferibile a quel determinato atto”.
La vicenda trae origine da un appello notificato dall’Agenzia delle Entrate relativamente al quale il difensore del contribuente, costituitosi tardivamente solo a seguito della comunicazione della data di trattazione dell’udienza, chiedeva la inammissibilità per inesistenza della notifica.
Nel caso di specie, nel corpo dell’appello dell’Agenzia delle Entrate si faceva riferimento ad una “ricevuta di spedizione” postale in realtà mai allegata, mentre risultava invece pinzata in corrispondenza dell’ultimo foglio dell’atto una relata di notifica con cui il messo speciale dell’Agenzia delle Entrate dichiarava di aver notificato l’appello nelle mani di una persona addetta all’Ufficio del difensore.
Da tale ricostruzione, i giudici di appello ritenevano che non era possibile in alcun modo collegare la “relata di notifica” pinzata all’atto né all’appello (e ciò a maggiore ragione considerando che nell’atto era stato specificato che la notifica era avvenuta a mezzo del servizio postale, la cui disciplina non impone la necessità della redazione della relata di notifica) né soprattutto alla persona destinataria dell’atto di impugnazione.
Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ex art. 360 comma 1, n. 4, per violazione di legge e, nello specifico, degli artt. 148 c.p.c. comma 2 e 156 c.p.c. commi 1 e 2. Rilevava, in particolare, l’Ufficio, che l’art. 148 c.p.c. non prescriveva nella relata di notifica l’indicazione del destinatario dell’atto, ritenendo, pertanto, che non poteva costituire motivo di nullità insanabile della notifica l’incompletezza della relata, dal momento che il destinatario dell’atto risultava con sufficiente chiarezza dall’esame dell’atto notificato.
Quale secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunciava, ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, deducendo che sarebbe stato onere del difensore del contribuente provare la non conformità dell’atto di appello notificato rispetto a quello che era stato depositato. Nel caso di specie, invece, il difensore non aveva effettuato alcuna contestazione e, considerato che l’atto era stato consegnato a persona addetta allo studio del procuratore della contribuente, (circostanza che risultava alla relata di notifica), poteva pacificamente ritenersi che in definitiva fosse stato consegnato al procuratore stesso.
Assumeva, infine, l’Agenzia, che i giudici della CTR avevano dato rilievo a circostanze differenti, e, in particolare, alla presenza nell’atto di un riferimento ad una notifica postale, dovuta probabilmente ad un mero refuso, trascurando, invece, altre circostanze dalle quali risultava evidente che la notifica fosse andata a buon fine.
La Corte di Cassazione ha condiviso la decisione dei giudici di appello rilevando l’inesistenza di un qualsivoglia collegamento tra la relata di notifica e l’atto stesso, privilegiando anche alla luce la circostanza che nel corpo dell’atto veniva fatto espresso riferimento ad una notifica avvenuta a mezzo del servizio postale.
La Suprema Corte ha ritenuto, pertanto, di discostarsi dal ragionamento dell’Ufficio il quale “si è limitato ad invocare, in tema di relata di notifica, principi concernenti l’individuazione del destinatario della stessa, sostenendo al proposito la possibilità di giungere a detta individuazione anche attraverso l’esame dell’atto oggetto di notificazione, senza tuttavia, censurare la complessiva ricostruzione in fatto operata dalla CTR”.
Secondo i giudici di legittimità, contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia, sarebbe stato necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando, specialmente nel caso di specie, ove la relata dell’agente notificatore era contenuta in un foglio separato dal documento e senza alcuna rilevante congiunzione con quest’ultimo (non potendo infatti ritenersi tale la rinvenuta materiale “spillatura”, che può essere effettuata anche successivamente e da terze persone).
Dall’analisi dei documenti di causa, in difetto assoluto di elementi comprovanti un collegamento tra l’atto notificato e la relata di notifica, e ritenendo anche significativa la circostanza che nell’atto la notifica si indicava effettuata tramite spedizione e non attraverso messo speciale, i giudici di legittimità hanno pertanto concluso per l’inesistenza giuridica della notifica.