Solo se il correntista, attore in ripetizione, produce in giudizio gli estratti conto a dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato è possibile prendere in esame l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (e, così, il fatto estintivo, in tutto o in parte, di tale diritto). In tal caso, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge ex actis e non è dunque necessario che la banca convenuta fornisca specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418. È pertanto sufficiente che la banca eccepisca la prescrizione con riguardo a tutte le rimesse operate dal correntista nel periodo antecedente il decennio dalla data di chiusura del conto, manifestando in tal modo la volontà di avvalersi della prescrizione. Sarà, poi, compito del giudice (se del caso con l’ausilio di consulente tecnico) verificare quali di queste rimesse, per essere solutorie, siano rilevanti ai fini dell’eccezione, potendosi considerare quali pagamenti.
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