La previsione dell’infalcidiabilità del credito per ritenute fiscali operate e non versate, di cui all’art. 182-ter, primo comma, L.F. trova applicazione solo nell’ipotesi di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale.
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte evidenzia che la facoltà prevista in capo al debitore, dall’art. 182-ter L.F. (nella sua formulazione antecedente alla novella apportata con la L. 232/2016), di proporre, in seno ad una procedura di concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti, una transazione fiscale per i crediti tributari e previdenziali, andando a costituire fattispecie speciale rispetto al concordato che prescinda da un accordo con il Fisco, non può estendersi ai casi di tal tipo. Infatti, solo se si ipotizzasse la obbligatorietà della transazione fiscale, si potrebbe riconoscere l’infalcidiabilità del credito per le ritenute operate e non versate in qualsiasi concordato. Poiché, invece, si deve escludere che la transazione fiscale debba accompagnare ogni ipotesi di concordato preventivo in presenza di debiti tributari, allora deve riconoscersi che la regola dell’infalcidiabilità di taluni tributi non può operare al di fuori della detta sede procedimentale.