Le tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, insieme ESAs) hanno sviluppato attraverso il Joint Committee (JC) delle proposte di modifica alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni da fornire nell’informativa precontrattuale, sui siti web e nelle relazioni periodiche sull’esposizione dei prodotti finanziari agli investimenti in attività di gas fossile e di energia nucleare.
A seguito della richiesta della Commissione europea dell’8 aprile 2022, l’obiettivo delle modifiche è garantire che le informazioni sulla misura in cui gli investimenti sono in attività allineate alla tassonomia forniscano piena trasparenza sugli investimenti nelle attività di gas fossile e di energia nucleare, in particolare sulla proporzione che tali investimenti rappresentano all’interno di tutti gli investimenti e nelle attività economiche ambientalmente sostenibili.
Le ESAs hanno inoltre proposto alcune correzioni tecniche minori aggiuntive al regolamento delegato.
Nella sezione 2 vengono presentati il contesto generale e la motivazione della proposta. La sezione 3 include gli RTS ei modelli obbligatori rivisti per le informazioni sul prodotto. La sezione 4 include una panoramica del feedback sull’approccio delle ESAs ricevuto dai gruppi di parti interessate delle ESAs e quanto emerso in un seminario delle associazioni dei consumatori organizzato dalle ESAs.
In particolare, le autorità di vigilanza europee hanno osservato che l’attuale informativa sull’esposizione settoriale richiesta per le comunicazioni precontrattuali e periodiche richiederebbe anche l’informativa sugli investimenti in gas fossili ed energia nucleare.
Più specificamente, le modifiche comprendono
- modifiche al capitolo III del regolamento delegato SFDR per includere un linguaggio simile a quello dell’articolo 2 del CDA, secondo il quale “le imprese non finanziarie e le imprese finanziarie comunicano l’importo e la proporzione di: (a) le attività economiche allineate alla tassonomia di cui alle sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139 nel denominatore e nel numeratore dei loro indicatori chiave di prestazione”;
- modifiche ai modelli di informativa precontrattuale e periodica per evidenziare la percentuale di investimenti in attività allineate alla tassonomia del gas e del nucleare.
Le modifiche apportate ai modelli di informativa precontrattuale includono una domanda “sì/no” per indicare se un prodotto intende investire in attività allineate alle tassonomie del gas e/o del nucleare.
Se il prodotto intende investire in tali attività, la rappresentazione grafica richiederà l’identificazione delle relative proporzioni.
Se il prodotto non intende investire in tali attività, tali disaggregazioni non sono richieste nella rappresentazione grafica e si dovranno invece utilizzare le rappresentazioni grafiche esistenti nella versione già pubblicata del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione.
Alla domanda “sì/no” è stata aggiunta una nota a piè di pagina per fornire un’indicazione di alcune condizioni in cui tali attività sono allineate alla tassonomia dell’UE.
Modifiche analoghe sono state inserite nei modelli di informativa periodica.