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Le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione per mancata verifica della clientela

9 Settembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Con Provvedimento del 6 agosto 2013 l’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007.

Come noto, l’art. 23 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede, per i destinatari della normativa antiriciclaggio che non abbiano potuto effettuare o completare l’adeguata verifica della clientela, il divieto di eseguire l’operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l’obbligo di porre fine al rapporto in essere.

In tale ambito, il comma 1-bis della norma prevede che le disponibilità finanziarie eventualmente ricevute dal destinatario debbano essere restituite mediante trasferimento su un conto bancario indicato dal cliente.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF), il quale, con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo del suddetto articolo 23 e sulle modalità operative idonee a darvi attuazione.

Il punto 6 della Circolare MEF prevede che i destinatari conservino le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, che potranno successivamente essere acquisite dalla UIF.

Il presente Provvedimento individua il contenuto di tali informazioni; rispetto alle modalità della loro trasmissione, l’UIF si riserva di fornire in seguito ulteriori specifiche informazioni.

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