Nel rigettare il ricorso della pubblica accusa, proposto avverso la sentenza con cui il giudice dell’esecuzione revocava la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell’IVA per importo inferiore ad Euro 250.000 “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, la Suprema Corte ha statuito che la nuova fattispecie di reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, come modificata dall’art. 8 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 – che ha elevato a Euro 250.000 la soglia di rilevanza penale – ha determinato l’abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e che, in considerazione dell’abrogazione parziale, trovano applicazione l’art. 2 c.p., comma 2, c.p. e, per relationem, l’art. 673, comma 1, c.p.p.