La banca non può opporre ad un soggetto terzo, quale è il curatore, gli effetti ex art. 1832 c.c. che derivano dall’approvazione del conto da parte del correntista (poi fallito) – in particolare, relativi alla sua decadenza dalle eventuali impugnazioni esperibili –, giacché tali effetti concernono esclusivamente le parti del contratto.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno, pertanto, sostenuto la non rilevanza della asserita tardività delle contestazioni degli estratti conto da parte del fallito in ragione della non opponibilità nei confronti del curatore degli effetti che deriverebbero dall’approvazione del conto, tra cui la decadenza dalle impugnazioni.