La clausola contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto di una società a responsabilità limitata che richiede la firma congiunta di più amministratori per la stipulazione di determinati contratti costituisce un limite statutario al generale potere di rappresentanza ed è in quanto tale inopponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2475-bis, comma secondo, c.c., salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (c.d. exceptio doli). Il rilievo della violazione di tali limiti al potere di rappresentanza si esaurisce pertanto nei soli rapporti interni alla società, giustificando la revoca dell’amministratore e la proposizione dell’azione di responsabilità nei suoi confronti.
A differenza delle società per azioni, infatti, ove il potere rappresentativo spetta esclusivamente agli amministratori a cui è espressamente attribuito dallo statuto o dalla deliberazione di nomina, nelle s.r.l. tale potere ha fonte legale. Rileva il Tribunale che l’art. 2475-bis, comma primo, c.c. attribuisce a ciascun membro dell’organo amministrativo la rappresentanza generale della società, la quale assume pertanto i caratteri di una qualità legale intrinseca dell’ufficio di amministratore.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, queste conclusioni non escludono peraltro la legittima attribuzione della rappresentanza sociale, a mezzo dell’atto costitutivo, ad alcuni soltanto degli amministratori della s.r.l., come risulta altresì da diverse disposizioni di legge (vengono in particolare richiamati l’art. 2463, comma secondo, n. 7, l’art. 2383, comma quarto, cui rinvia l’art. 2475, comma secondo, nonché il tenore letterale dell’art. 2475-ter, c.c.). Tuttavia, la conseguente esclusione in capo a taluni amministratori del potere di rappresentanza costituisce anch’essa una limitazione statutaria della disciplina legale del potere rappresentativo e deve pertanto ritenersi opponibile ai terzi soltanto al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 2475-bis, comma secondo, c.c.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevaex art. 2475-bis, c.c. l’efficacia nei confronti di una società consortile a responsabilità limitata di una pluralità di contratti di subappalto e fornitura stipulati in suo nome e per suo conto dal Presidente del Consiglio di amministrazione in violazione della clausola statutaria che richiedeva, per tali tipologie contrattuali, la necessaria firma congiunta del Presidente e di almeno uno dei Vicepresidenti.