Con sentenza n. 112 del 10 maggio la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della confisca amministrativa dell’intero “prodotto” di operazioni finanziarie illecite e dei “beni utilizzati” per commetterle, limitandola al solo “profitto” ricavato da queste operazioni.
In tal senso, evidenzia la Corte, queste particolari forme di confisca – combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza – conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione, da ritenersi applicabile anche agli illeciti amministrativi di carattere “punitivo”.
La sentenza chiarisce che il “prodotto” degli illeciti previsti dal testo unico sulla finanza è effettivamente costituito dall’intero valore degli strumenti finanziari acquistati o del ricavato della vendita dei medesimi, mentre il “profitto” è costituito dall’utilità economica realizzata mediante l’operazione. “Beni utilizzati” per commettere gli illeciti in questione sono, invece, le somme investite nell’acquisto o gli strumenti alienati.
Mentre la confisca del “profitto” ha natura meramente “ripristinatoria”, e come tale rappresenta la naturale e legittima reazione dell’ordinamento all’illecito arricchimento realizzato dal soggetto, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito hanno invece natura propriamente “punitiva” e, cumulandosi con le già severe sanzioni pecuniarie del Testo unico, portano a risultati sanzionatori sproporzionati.