In materia di insider trading rientrano nella nozione di “informazione privilegiata” anche le informazioni acquisite nelle tappe intermedie del processo che porta alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro che incide sul prezzo degli strumenti finanziari o degli altri oggetti dell’operazione speculativa e sulle decisioni di un “investitore ragionevole”, a condizione che si tratti di informazioni “precise” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 596 del 2014 (Market abuse Regulation – MAR), e cioè sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi, anche qualora non sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, se l’influenza potenziale di tali informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari interessati si eserciterà in una direzione determinata, una volta che esse saranno rese pubbliche.
Nelle ipotesi di vendita di strumenti finanziari sulla base di un’informazione privilegiata, il profitto conseguito si identifica nella “perdita evitata” in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione dell’informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore.