Ai fini della configurabilità dell’illecito di insider trading secondario, non assumono alcuna decisività le modalità attraverso cui l’informazione privilegiata sia stata acquisita dall’accipiens, né occorre provare la consapevole comunicazione dell’informazione da chi originariamente l’abbia detenuta. La sanzione amministrativa stabilita dall’art. 187-bis, comma 4, TUF per la condotta di trading del cosiddetto insider secondario, l’unica prevista dall’attuale regime, è incentrata, piuttosto, sulla conoscenza (o, meglio, conoscibilità) della natura privilegiata dell’informazione stessa in possesso dell’agente.