L’insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, commi 1 e 4, l.fall., tuttavia tale insinuazione incontra un limite temporale, da individuarsi nel termine di un anno – come espressione dell’attuale sistema vigente nella materia concorsuale – decorrente dal momento in cui l’immobile è stato riconsegnato all’avente diritto, perché quest’ultimo non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l’ammontare complessivo in vista dell’unica domanda di partecipazione al concorso.
Massima Ufficiale