Nel caso in esame il G.D. non aveva ammesso allo stato passivo il credito asseritamente vantato a titolo di compenso dal presidente del consiglio di sorveglianza e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. poiché il ricorrente non aveva dedotto, né dimostrato quali attività – di vigilanza, controllo, o di affiancamento all’amministrazione – avesse effettivamente svolto.
Il presidente del consiglio di sorveglianza presentava, dunque, ricorso per cassazione lamentando anzitutto la violazione dell’art. 99 l. fall., considerato che la curatela aveva introdotto altre ragioni di esclusione del credito nel giudizio di opposizione. Tale condotta processuale, invece, è stata giudicata pienamente legittima dalla Suprema Corte che, richiamando il proprio precedente Cass. 19003/2017, ha ribadito il principio per cui il riesame, pur non ammettendo l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, “non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato”.
Rispetto ai mezzi istruttori richiesti dal ricorrente e negati dal Tribunale, la Corte di Cassazione ricorda che al curatore non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., e, pertanto, nella complessiva valutazione di insufficienza della prova dei fatti posti a fondamento dei crediti vantati, anche gli elementi indiziari ricavabili da tali scritture contabili non avrebbero potuto fornire la prova ritenuta carente (conf. Cass.6585/2018).
La Corte ha altresì rilevato che il ricorrente aveva omesso di censurare la parte del decreto con cui veniva stigmatizzata l’insufficienza del corredo documentale a sostegno della opposizione, nonché l’omessa allegazione delle attività specifiche svolte dal presidente del consiglio di sorveglianza. Infine, il ricorrente non si era curato di effettuare la distinzione tra i crediti per annualità, necessaria al fine della qualificazione prelatizia degli stessi, considerato che devono restare fuori dal privilegio i compensi annuali maturati in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.