Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione, pur riconoscendo che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la banca che prospetti una ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente di cui chieda l’ammissione al passivo abbia l’onere di produrre la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto, esclude che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata privo di qualsiasi valore probatorio.
Sebbene non operino nei confronti del curatore gli effetti di cui all’art. 1832 c.c., sullo stesso incombe il dovere di procedere ad una verifica della documentazione prodotta dal creditore che si insinua al passivo e dunque ad un controllo delle emergenze dell’estratto conto secondo le risultanze in suo possesso.
Ne consegue che, ove il curatore nulla abbia osservato in merito all’evoluzione storica del rapporto contrattuale nei limiti rappresentati all’interno dell’estratto conto integrale depositato, il Tribunale non potrà pretendere ulteriore documentazione a suffragio dei fatti storici in questo modo risultanti, pur mantenendo, come per regola generale, ogni più ampia possibilità di sollevare d’ufficio le eccezioni non rilevabili ad esclusiva istanza di parte.
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, nell’insinuare al passivo il credito derivante da saldo negativo di conto corrente la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha a sua volta l’onere di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito relativamente alle contestazioni sollevate; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prevedere atto dell’evoluzione storica del rapporto contrattuale come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti, che si fondo sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.