In sede di insinuazione al passivo fallimentare, deve ritenersi sufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione da parte della banca degli estratti integrali di conto corrente, vidimati ex art. 50 TUB, e recanti l’indicazione di tutte le operazioni svolte nel corso del rapporto.
Tali documenti, che costituiscono schede integrali di conto (nelle quali sono riportate tutte le operazioni effettuate dall’inizio del rapporto, prima operazione saldo O, alla chiusura, avvenuta alla data del fallimento) e non già semplici estratti conto, sono idonei a provare l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere.
A nulla rivela, per contro, l’eccezione secondo cui il curatore non è stato parte del rapporto in precedenza, da cui l’impossibilità di far valere nei suoi confronti la valenza preclusiva derivante dall’approvazione anche tacita dei detti estratti conto.