1) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l’azione del curatore, designato da un giudice dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza, intesa a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un bene immobile situato in un altro Stato membro nonché l’ipoteca concessa su tale bene, rientra nella competenza esclusiva dei giudici del primo Stato membro.
2) L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che una decisione con la quale un giudice dello Stato membro di apertura autorizza il curatore ad esperire un’azione in un altro Stato membro, sebbene quest’ultima rientri nella competenza esclusiva di tale giudice, non può avere l’effetto di conferire una competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.