Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., come modificato dalla novella del 2012.
La predetta disposizione riconosce il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana, come «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti», i.e.la legge quadro n. 443 del 1985.
Secondo la Suprema Corte, tale norma è da intendersi nel senso che – affinché un’impresa possa essere qualificata come artigiana ai fini del riconoscimento del relativo privilegio – debbano ricorrere tutte le condizioni richieste dalla predetta legge quadro. Ne consegue che il creditore che presenti istanza di insinuazione al passivo dovrà dimostrare non solo l’avvenuta iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 (la quale non integra alcuna presunzione circa la natura artigiana dell’impresa), bensì anche la sussistenza degli altri requisiti soggettivi e dimensionali di cui agli artt. 3 e 4 previsti dalla legge quadro.
Deve, infatti, ritenersi – sostiene la Cassazione – che l’iscrizione all’albo, pur avendo natura costitutiva della qualifica dell’impresa come artigiana, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano di cui all’art. 2751 bis n. 5 c.c.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato le decisioni delle corti di merito, che avevano negato l’ammissione al passivo con riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c., in quanto il ricorrente si era limitato ad evidenziare la sussistenza dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e il mancato superamento dei limiti riguardo al numero dei dipendenti fissati dalla legge quadro, omettendo di dimostrare la sussistenza del requisito della prevalenza del fattore del lavoro personale dei soci sugli altri fattori della produzione (previsto in caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria).