Con Comunicazione del 15 ottobre 2015 n. 0080574 la Consob, in risposta ad un quesito, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina dell’offerta pubblica obbligatoria da consolidamento in ipotesi di maggiorazione del diritto di voto.
In particolare, la Consob ha precisato che non comporta l’obbligo di un’OPA da consolidamento il superamento della soglia del controllo di diritto (a) a seguito dell’acquisto di titoli compiuti entro i limiti dell’art. 46 del regolamento emittenti (5%) e (b) per effetto della maturazione della maggiorazione dei diritti di voto.
In tal senso, gli orientamenti espressi in passato dalla Consob in merito all’opa da consolidamento derivante da acquisti (Comunicazione n. Dem/2042919 del 14 giugno 2002 e Comunicazione n. Dem/11016918 del 4 marzo 2011) sono applicabili anche al consolidamento della partecipazione derivante da maggiorazione dei diritti di voto, in quanto i presupposti dell’obbligo di opa, anche da consolidamento (acquisti di titoli e maggiorazione del diritto di voto), sono equiparabili.
La Consob ha confermato che non sussiste obbligo di opa da consolidamento in capo al socio al momento della maggiorazione dei diritti di voto (ovvero dopo 24 mesi dall’iscrizione nell’elenco speciale). Ciò anche nella diversa ipotesi in cui il superamento della soglia del 45% del capitale dell’emittente da parte dello stesso, mediante acquisti di titoli, avvenga anteriormente all’iscrizione nell’elenco speciale; il tutto a condizione che gli acquisti che determinano il superamento della soglia del 45% avvengano nei limiti richiesti dall’art. 46 del regolamento emittenti.