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Giurisprudenza

Integra il reato di riciclaggio l’ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del denaro

11 Maggio 2018

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Penale, Sez. II, 22 marzo 2018, n. 16819 – Pres. Iasillo, Rel. Rago

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione Penale della Cassazione chiarisce in questa pronuncia il significato delle diverse modalità di estrinsecazione della condotta delittuosa tipica del reato di riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen., sottolineando, in particolare, che è del tutto irrilevante che il meccanismo criminoso venga scoperto a seguito delle indagini degli inquirenti, perché ciò non significa che il reato non fu commesso, essendo sufficiente che le operazioni compiute ostacolino l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni riciclati.

Segnatamente, la norma prevede tre condotte di riciclaggio (due nominate: la sostituzione ed il trasferimento; un’altra innominata: altre operazioni) finalizzate tutte ad «ostacolare la provenienza delittuosa».

Si verifica, per esempio, un’ipotesi di riciclaggio in tutti quei casi in cui l’imputato si presti a monetizzare un assegno (di provenienza illecita) con operazioni tali «da ostacolare la provenienza delittuosa» e, quindi, a ripulire l’importo di denaro per il quale è stato emesso (ex multis Cass. 30265/2017). Altrettanto, ove il reo versi denaro contante, stante la fungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro “sporco” realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato (ex plurimis Cass. 19504/2012).

Nel caso affrontato dalla Corte in sentenza, l’imputato era accusato di aver ricevuto degli assegni provenienti da un delitto, nella specie l'usura; in un secondo momento gli assegni erano stati versati sui propri conti correnti. Essendo l’imputato estraneo al reato presupposto, il collegamento fra gli assegni con gli autori dei reati diventava ancora più difficoltoso. L’assegno sarebbe stato infine monetizzato, con conseguente disponibilità del denaro a favore degli autori del reato i quali, quindi,si ritrovavano infine ad avere la disponibilità di denaro “pulito” non riconducibile agli assegni rilasciati a loro favore dalle vittime dei reati. Per quanto detto, la Corte ha ritenuto di ravvisare in questi comportamenti la condotta criminosa di cui all’art. 648 bis cod. pen., e in particolare una condotta volta, appunto, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

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