Con sentenza n. 2823 del 24 febbraio 2012, la sezione Tributaria della suprema Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di corresponsione in favore del contribuente di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. per il ritardato rimborso di crediti IVA.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva promosso ricorso chiedendo se l’art. 37, comma 50, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), il quale “vieta l’applicazione degli interessi anatocistici sui crediti tributari” si applichi anche ai procedimenti in corso.
Secondo la Corte, essendo tale norma chiaramente innovativa di natura sostanziale, dalla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2006) deve ritenersi non più operante l’anatocismo in ordine alle somme dovute a titolo di rimborso d’imposta.
Per converso, la disciplina di cui all’art. 1283 c.c., – secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” – continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.
Con riferimento al caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto dovuti al contribuente gli interessi anatocistici maturati – in base al disposto dell’art. 1283 c.c. – dalla data in cui è stata proposta la relativa domanda giudiziale al 3 luglio 2006.