La Corte di Cassazione con sentenza n. 30581 di data 3 novembre 2023 (Pres. De Chiara, Rel. Catallozzi) ha precisato che la valutazione di usurarietà, ove le parti abbiano convenuto interessi composti – per cui gli interessi moratori si calcolano sulla somma di capitale e interessi corrispettivi – non ha ad oggetto il tasso derivante dalla somma dei due tipi di interesse, ma ciascuno dei due tassi separatamente.
Rimane in ogni caso fuori dal calcolo la commissione di estinzione anticipata del credito perché essa non remunera il finanziamento.
Il mutuatario esperiva azione di accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori, ove questi, sommandosi ai corrispettivi mediante un meccanismo a interessi composti, superavano il tasso soglia; chiedeva, conseguentemente, la restituzione degli interessi corrispettivi già pagati.
In sede di appello chiedeva infine di considerare, ai fini della valutazione di usarierietà, la commissione di estinzione anticipata.
La Cassazione spiega che un eventuale accertamento di usurarietà degli interessi moratori non implica che nessun interesse sia dovuto.
La non debenza degli interessi, con cui l’art 1815, II comma, c.c. sanziona il superamento del tasso soglia, riguarda solo lo specifico tipo di interessi per cui questo è avvenuto.
Da ciò deriva che il tasso da considerare ai fini della valutazione non si calcola come somma dei tassi moratori e corrispettivi, ma piuttosto, «occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi, e una relativa ai secondi».
Conseguentemente, l’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori non comporta la non debenza degli interessi corrispettivi; risulta, in questo senso, inconferente il motivo di ricorso con la domanda proposta ai giudici di merito.
Per lo stesso motivo la Corte ritiene inammissibile anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia considerato erroneamente inammissibile la domanda relativa alla commissione di estinzione anticipata perché nuova.
Infatti, questa, essendo un corrispettivo dovuto per l’estinzione del rapporto prima del termine, non remunera il finanziamento, non rilevando quindi per il calcolo del tasso usurario.
In ogni caso quindi il ricorso non potrebbe incidere sulla decisione del giudice di merito.