Con Ordinanza n.15505 del 16 maggio 2022, la Corte di Cassazione (Pres. Frasca, Rel. Sestini), torna sul tema della rilevanza degli interessi di mora nel calcolo dell’usura.
Come noto, tale questione ha trovato la sua definizione nel famoso arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020.
In continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite, la presente ordinanza conferma che la valutazione dell’usura vada parametrata non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi di mora.
Tale valutazione sugli interessi moratori non può essere effettuata con il tasso soglia utilizzato per la valutazione degli interessi corrispettivi, ma deve invece essere utilizzato un tasso soglia che tenga conto del TEGM aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori, nella misura rilevata dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 2, comma 1, legge 108/1996, e moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma quattro dell’articolo 2 suddetto.
Nel caso in cui poi gli interessi moratori, così valutati, risultino usurai, questi saranno dovuti nella misura degli interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall’articolo 1224, comma 1, c.c..
A fronte di tali principi la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso incidentale della banca nella misura in cui è stato chiesto che la valutazione sull’eventuale usura degli interessi moratori fosse effettuata rispetto ad un parametro di soglia che tenesse in considerazione anche delle maggiorazioni rilevate per gli interessi di mora, e non rispetto al parametro utilizzato per gli interessi corrispettivi.