Con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012, ha indicato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
In particolare, il Ministero ha fissato allo 0% il tasso di riferimento per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
Come noto, per “interessi legali di mora” si intendono gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.