La prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, proposta dal cliente che lamenti l’illegittima applicazione da parte della banca della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, non può che iniziare a decorrere da quando si è verificato l’indebito, e cioè non oltre dieci anni prima dalla chiusura del conto.
La Suprema Corte si uniforma al consolidato orientamento di legittimità, richiamando la massima ufficiale della sentenza delle S.U. n. 24418 del 2010 secondo cui tale azione “[…] è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale nei confronti dell’accipiens” (v. anche la più recente Cass. Civ., n. 10713/16).