In materia di contratti di Interest rate swap, l’intermediario deve mettere al corrente l’investitore, fin dal momento dell’acquisto del prodotto, di alcuni elementi essenziali che diano sostanza alla consapevolezza del rischio che questi assume.
In particolare, secondo la Corte d’Appello di Brescia, l’intermediario deve fornire:
- il valore dello swap al momento della negoziazione;
- gli scenari di probabilità sull’andamento dei tassi d’interesse considerati;
- le modalità di calcolo del mark to market.
L’intermediario che ha predisposto lo strumento derivato, evidenzia infatti la Corte, ha il dovere di elaborare uno schema di scenari probabilistici e razionali sul previsto andamento degli stessi tassi, ed è tenuto a darne preventiva informazione al cliente.